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All'onere di lire 25 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1976 sara' fatto fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio finanziario. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 3 giugno 1976 al 9 ottobre 2010
