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[1]L'art. 19 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del C.R.E.M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931-IX, n. 914, e successive modificazioni, e' abrogato e sostituito dal seguente:
[2]« Il militare volontario ed il sottufficiale di carriera possono venir prosciolti, rispettivamente, dalle ferme volontarie e dalle rafferme contratte:
- a)a domanda;
- b)di autorita';
- c)di ufficio.
[3]Il militare volontario deve, pero', nei proscioglimenti, a domanda e di autorita', seguire, ai fini degli obblighi militari, la sorte della propria classe di leva.
[4]Le ferme volontarie possono anche venire ridotte, a domanda o di autorita', fino al limite di commutazione in quella di leva.
[5]I proscioglimenti a domanda dalle ferme volontarie o dalle rafferme e le riduzioni delle ferme volontarie possono venir concesse dal Ministero della marina soltanto per gravissimi motivi, o per sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto cambiare essenzialmente la situazione della famiglia del militare volontario, od in seguito al nulla osta delle rispettive famiglie, quando trattasi di allievi comuni di 2ª classe che ne facciano richiesta durante il primo mese del corso ordinario.
[6]I proscioglimenti d'autorita' dalle ferme volontarie o dalle rafferme e le riduzioni delle ferme hanno luogo, per determinazione del Ministro per la marina, per i motivi indicati negli articoli 12 e 20, comma 1° e 2°, 47, 48, 68, 69 e 90 lettera d), e con le modalita' stabilite negli articoli stessi, nel regolamento per l'applicazione del presente testo unico e nell'ordinamento e regolamenti delle scuole del C.R.E.M.
[7]I proscioglimenti d'ufficio dalle ferme volontarie e dalle rafferme hanno luogo per i motivi indicati negli articoli 20, comma 3° e 90, lettera e).
[8]Il proscioglimento dalla rafferma e' sempre accompagnato dalla dispensa dal servizio ».
Testo in vigore dal 24 luglio 1942 al 22 dicembre 2008
