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[1]I sottufficiali di carriera della Regia marina prigionieri per causa di guerra sono considerati fuori dei rispettivi quadri organici, con decorrenza dalla data del fatto o dei fatti d'arme che hanno dato luogo alla prigionia, e restano nella detta posizione per tutto il tempo della durata della prigionia.

[2]Sono, altresi', considerati fuori dei rispettivi quadri organici, con decorrenza dalla data del verbale di irreperibilita', i sottufficiali di carriera della Regia marina dichiarati irreperibili a norma dell'art. 124 della legge di guerra, il cui testo e' stato approvato col R. decreto 8 luglio 1938-XVI, 1415, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 24 luglio 1942 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1942-07-03;799~art3 · fonte del testo