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Qualora i sottufficiali di cui al 2° comma del precedente art. 3 diventino reperibili, cessano di essere considerati fuori dei rispettivi quadri organici, rientrando in ruolo eventualmente in eccedenza, da riassorbirsi al verificarsi delle prime vacanze; qualora, invece, risultino prigionieri sono considerati fuori dei rispettivi quadri organici a norma del 1° comma dello stesso art. 3.
Testo in vigore dal 24 luglio 1942 al 22 dicembre 2008
