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I sottufficiali della Regia marina esclusi definitivamente dall'avanzamento, qualora durante l'attuale stato di guerra abbiano prestato lodevole servizio, possono, a giudizio insindacabile del Ministro per la marina, essere nuovamente scrutinati per l'avanzamento.

Testo in vigore dal 24 luglio 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-07-03;799~art6 · fonte del testo