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Durante l'attuale stato di guerra, in deroga al disposto dell'ultimo comma dell'art. 4 del testo unico approvato con il decreto 18 giugno 1931-IX, n. 914, e successive modificazioni, i militari del C.R.E.M. delle categorie fuochisti e trombettieri possono avanzare fino al grado di sergente.

Testo in vigore dal 24 luglio 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-07-03;799~art7 · fonte del testo