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Per il riassorbimento delle eccedenze agli organici dei sottufficiali di carriera della Regia marina, di cui al precedente art. 3, sara' provveduto con disposizioni da emanarsi, di concerto col Ministro per le finanze, con Regio decreto, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra.

Testo in vigore dal 24 luglio 1942 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1942-07-03;799~art8 · fonte del testo