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[1]Ai sottocapi e comuni di leva delle categorie siluristi, S. D. T., torpedinieri ed elettricisti che hanno conseguito il certificato premarinaro di specializzazione spetta, dopo il primo anno di servizio, qualora dimostrino di possedere l'abilita' professionale richiesta per il regolare svolgimento del servizio di categoria, i soprassoldi di imbarco, i soprassoldi di specialita' e di incarico a bordo e a terra nella misura stabilita per i militari volontari.
[2]Il numero dei sottocapi e comuni di leva previsto dal presente articolo grava sul numero massimo dei raffermati di leva di cui comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 1° luglio 1938-XVI, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 216.
Testo in vigore dal 24 luglio 1942 al 22 dicembre 2008
