I sottufficiali e militari di truppa musicanti effettivi della banda musicale della Guardia di finanza, raggiunti dai limiti di eta' o dai periodi massimi di servizio per il collocamento a riposo, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, ratificato con modifiche dalla legge 15 luglio 1950, n. 594, possono ottenere, a domanda, di essere mantenuti anno per anno nella posizione di servizio permanente, continuando a gravare sugli organici, sino al raggiungimento del 55° anno di eta', quando cio' si renda necessario per il funzionamento e l'efficacia artistica del Corpo musicale. Il presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307.

Testo vigente dal 24 giugno 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-05-29;316~art5 · fonte del testo