Al maggior onere derivante dal precedente art. 2, valutato in lire 80.000.000, si fara' fronte con una riduzione di uguale ammontare dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1954-55, relativo agli stipendi e paglie dei militari del Corpo della guardia di finanza. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con, propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 24 giugno 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-05-29;316~art7 · fonte del testo