Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia di finanza richiamati durante la guerra 1940-45, collocati o da collocare in congedo dalla data di cessazione dello stato di guerra (15 aprile 1946) senza aver compiuto il periodo minimo di servizio per aver diritto a pensione, compete una indennita', per una volta tanto, pari ad una mensilita' di stipendio o trenta giorni di paga base, integrati dall'importo mensile della indennita' militare e della indennita' militare speciale e dal dodicesimo della tredicesima mensilita', per ogni anno di servizio prestato dalla data dell'ultimo richiamo. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, la misura dello stipendio o della paga e degli altri assegni da considerare per la liquidazione dell'indennita' e' quella fruita dall'interessato all'atto del collocamento in congedo.

Testo vigente dal 24 giugno 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-05-29;316~art2 · fonte del testo