All'onere valutato in lire 500.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvedera' mediante riduzione di uguale importo del lo stanziamento del capitolo 79 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1950-51. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 16 luglio 1951

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-06-29;531~art10 · fonte del testo