[1]Per gli effetti del beneficio di cui all'articolo 1 della presente legge, il contributo obbligatorio e quello volontario hanno carattere continuativo e vincolano l'iscritto vita durante.
[2]I sanitari contemplati nella lettera e) dell'articolo precedente, cessando dagli stipendi delle pubbliche Amministrazioni, se vorranno conservare il loro diritto dovranno iscriversi fra i contribuenti volontari di cui alla lettera f) dell'articolo medesimo.
Testo vigente dal 13 luglio 1901
