[1]((Gli uffici sanitari provinciali nel mese di gennaio di ogni anno compileranno il ruolo dei medici, chirurghi, veterinari e farmacisti tenuti al contributo obbligatorio, e detto ruolo sara' reso esecutorio dal prefetto.

[2]Alle Amministrazioni interessate sara' trasmesso un estratto di detto ruolo col nome dei sanitari ai loro stipendi, ed esse dovranno versare la intera somma alla sezione di R. tesoreria nel mese di giugno.

[3]Alle dette Amministrazioni e' fatto salvo il diritto di rivalsa sugli stipendi dei sanitari posti alla loro dipendenza.

[4]Le autorita' competenti nell'approvazione dei bilanci dei comuni e delle provincie cureranno che sieno in essi iscritti gli stanziamenti corrispondenti ai ruoli, e i comuni, le provincie e lo Stato dovranno versare, con diritto di rivalsa sugli stipendi dei sanitari posti alla loro dipendenza, le intere somme alla sezione di R. tesoreria una volta l'anno nel mese di giugno.

[5]Le somme riscosse dovranno dalle competenti sezioni di tesoreria essere versate senza ritardo al collegio convitto, mediante vaglia del tesoro sulla sezione della R. tesoreria di Perugia)).

Testo vigente dal 4 agosto 1911

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 agosto 1911

Confronto con la versione in vigore dal 13 luglio 1901 al 4 agosto 1911. 76 parole tolte, 169 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: La riscossione del contributo obbligatorio avra' luogo con le forme ed i mezzi stabiliti, per la riscossione delle imposte dirette, dal testo unico approvato con R. decreto 23 giugno 1897, n. 236, ed in base ad elenchi compilati annualmente entro il mese di novembre dai Consigli provinciali sanitari e resi esecutori dal Prefettoaggiunto: Gli uffici sanitari provinciali nel mese di gennaio di ogni anno compileranno il ruolo dei medici, chirurghi, veterinari e farmacisti tenuti al contributo obbligatorio, e detto ruolo sara' reso esecutorio dal prefetto.

aggiunto: Alle Amministrazioni interessate sara' trasmesso un estratto di detto ruolo col nome dei sanitari ai loro stipendi, ed esse dovranno versare la intera somma alla sezione di R. tesoreria nel mese di giugno.

aggiunto: Alle dette Amministrazioni e' fatto salvo il diritto di rivalsa sugli stipendi dei sanitari posti alla loro dipendenza.

tolto: Per la riscossione del contributo volontario si provvedera' con norme speciali, che verranno stabilite nel Regolamento di cui all'articolo 7 della presente leggeaggiunto: Le autorita' competenti nell'approvazione dei bilanci dei comuni e delle provincie cureranno che sieno in essi iscritti gli stanziamenti corrispondenti ai ruoli, e i comuni, le provincie e lo Stato dovranno versare, con diritto di rivalsa sugli stipendi dei sanitari posti alla loro dipendenza, le intere somme alla sezione di R. tesoreria una volta l'anno nel mese di giugno.

aggiunto: Le somme riscosse dovranno dalle competenti sezioni di tesoreria essere versate senza ritardo al collegio convitto, mediante vaglia del tesoro sulla sezione della R. tesoreria di Perugia.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1901-07-07;306~art4 · fonte del testo

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