[1]((Ove l'Amministrazione del comune o della provincia non abbia eseguito entro il mese di giugno il pagamento della somma annua dovuta al collegio convitto, l'intendente di finanza, con apposito decreto, fara' obbligo all'esattore o al ricevitore provinciale di versarne l'ammontare entro il termine di giorni 15 nella sezione di R. tesoreria, ai termini dell'articolo precedente.

[2]Nei casi in cui, per mancanza di fondi di spettanza del comune o della provincia, l'esattore o il ricevitore fossero costretti ad anticipare del proprio l'importo di tale somma, essi avranno diritto di percepire su di essa, a carico dell'ente pel quale l'avranno anticipata, l'interesse al saggio legale dalla data dei pagamenti. A tale anticipazione non saranno pero' tenuti l'esattore o il ricevitore che non abbiano modo di rivalersi entro l'anno solare delle somme anticipate.

[3]Quando l'esattore o il ricevitore provinciale ritardassero il versamento (eccettuato il caso contemplato nel precedente capoverso) si applicheranno le disposizioni degli articoli 81 e 84 del testo unico approvato con R. decreto 29 giugno 1902, n. 281 e si potra' procedere contro di essi all'esecuzione per mezzo dell'Intendenza di finanza.

[4]Le multe a carico degli esattori o dei ricevitori andranno a beneficio del Collegio convitto.

[5]Durante l'anno potranno essere compilati ruoli suppletivi)).

Testo vigente dal 4 agosto 1911

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 agosto 1911

Confronto con la versione in vigore dal 13 luglio 1901 al 4 agosto 1911. 25 parole tolte, 202 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: La riscossione dei contributi dovuti al Collegio- convitto degli orfani dei sanitari italiani in Perugia e' affatto gratuita da parte degli esattori delle imposte diretteaggiunto: Ove l'Amministrazione del comune o della provincia non abbia eseguito entro il mese di giugno il pagamento della somma annua dovuta al collegio convitto, l'intendente di finanza, con apposito decreto, fara' obbligo all'esattore o al ricevitore provinciale di versarne l'ammontare entro il termine di giorni 15 nella sezione di R. tesoreria, ai termini dell'articolo precedente.

aggiunto: Nei casi in cui, per mancanza di fondi di spettanza del comune o della provincia, l'esattore o il ricevitore fossero costretti ad anticipare del proprio l'importo di tale somma, essi avranno diritto di percepire su di essa, a carico dell'ente pel quale l'avranno anticipata, l'interesse al saggio legale dalla data dei pagamenti. A tale anticipazione non saranno pero' tenuti l'esattore o il ricevitore che non abbiano modo di rivalersi entro l'anno solare delle somme anticipate.

aggiunto: Quando l'esattore o il ricevitore provinciale ritardassero il versamento (eccettuato il caso contemplato nel precedente capoverso) si applicheranno le disposizioni degli articoli 81 e 84 del testo unico approvato con R. decreto 29 giugno 1902, n. 281 e si potra' procedere contro di essi all'esecuzione per mezzo dell'Intendenza di finanza.

aggiunto: Le multe a carico degli esattori o dei ricevitori andranno a beneficio del Collegio convitto.

aggiunto: Durante l'anno potranno essere compilati ruoli suppletivi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1901-07-07;306~art5 · fonte del testo

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