[1]((Ove l'Amministrazione del comune o della provincia non abbia eseguito entro il mese di giugno il pagamento della somma annua dovuta al collegio convitto, l'intendente di finanza, con apposito decreto, fara' obbligo all'esattore o al ricevitore provinciale di versarne l'ammontare entro il termine di giorni 15 nella sezione di R. tesoreria, ai termini dell'articolo precedente.
[2]Nei casi in cui, per mancanza di fondi di spettanza del comune o della provincia, l'esattore o il ricevitore fossero costretti ad anticipare del proprio l'importo di tale somma, essi avranno diritto di percepire su di essa, a carico dell'ente pel quale l'avranno anticipata, l'interesse al saggio legale dalla data dei pagamenti. A tale anticipazione non saranno pero' tenuti l'esattore o il ricevitore che non abbiano modo di rivalersi entro l'anno solare delle somme anticipate.
[3]Quando l'esattore o il ricevitore provinciale ritardassero il versamento (eccettuato il caso contemplato nel precedente capoverso) si applicheranno le disposizioni degli articoli 81 e 84 del testo unico approvato con R. decreto 29 giugno 1902, n. 281 e si potra' procedere contro di essi all'esecuzione per mezzo dell'Intendenza di finanza.
[4]Le multe a carico degli esattori o dei ricevitori andranno a beneficio del Collegio convitto.
[5]Durante l'anno potranno essere compilati ruoli suppletivi)).
Testo vigente dal 4 agosto 1911
