Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 agosto 1967 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

La spesa occorrente per la costruzione delle opere di cui all'articolo 2 e' sostenuta dallo Stato fino alla concorrenza di lire 4.500 milioni.1a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 luglio 1967, n. 651

1a

La L. 27 luglio 1967, n. 651 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il contributo dello Stato previsto dall'articolo 5 della legge 13 giugno 1961, n. 528, in lire 4.500 milioni per la costruzione delle opere nella zona portuale ed in quella di sviluppo industriale del porto-canale Corsini e' elevato a lire 5.700 milioni."

Testo in vigore dal 24 agosto 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-06-13;528~art5 · fonte su Normattiva