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La spesa occorrente per la costruzione delle opere di cui all'articolo 2 e' sostenuta dallo Stato fino alla concorrenza di lire 4.500 milioni.1a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 luglio 1967, n. 651
1aLa L. 27 luglio 1967, n. 651 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il contributo dello Stato previsto dall'articolo 5 della legge 13 giugno 1961, n. 528, in lire 4.500 milioni per la costruzione delle opere nella zona portuale ed in quella di sviluppo industriale del porto-canale Corsini e' elevato a lire 5.700 milioni."
Testo in vigore dal 24 agosto 1967 al 22 dicembre 2008
