Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1961 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

La spesa occorrente per la esecuzione delle opere di cui agli articoli 5 e 6 e' iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni per l'esercizio 1960-61, 750 milioni per le esercizio 1961-62, 2.250 milioni per l'esercizio 1962-63, 2.000 milioni per l'esercizio 1963-64 e 2.000 milioni per l'esercizio 1964-65. Il Ministro per i lavori pubblici puo' assumere, per le esigenze ed i programmi, impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun esercizio purche' tali impegni non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.

Testo in vigore dal 7 luglio 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-06-13;528~art7 · fonte su Normattiva