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All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1960-61 e di lire 750 milioni nell'esercizio 1961-62 si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione, di parte straordinaria, della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi medesimi destinato a fronteggiare oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 7 luglio 1961 al 22 dicembre 2008
