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Alle piccole e medie imprese anche in forma cooperativa ammesse ai benefici della presente legge puo' essere accordata una garanzia sussidiaria. Tale garanzia si esplica nella misura del novanta per cento sino a 30 milioni della perdita subita dall'istituto finanziario e fino all'ottanta per cento dell'eccedenza, a fronte del capitale, degli interessi di mora, in misura non superiore al tasso di riferimento a cui e' commisurato il tasso di interesse del finanziamento, degli accessori e delle spese dopo avere esperito tutte le procedure ritenute utili nei confronti del beneficiario ed eventuali altri garanti. A tal scopo e' costituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) il "Fondo centrale di garanzia" per i finanziamenti a medio termine che gli istituti e aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concedono alle medie e piccole imprese industriali. La dotazione del "Fondo" e' costituita:
- a)dalle somme che gli istituti ed aziende di credito dovranno versare, in misura corrispondente alla trattenuta che gli istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare, una volta tanto, all'atto dell'erogazione, sull'importo originario del finanziamento concesso alle imprese che accedono ai benefici della garanzia. La trattenuta e' dello 0,75 per cento per i finanziamenti fino a 500 milioni e dell'1,25 per cento per i finanziamenti d'importo superiore;
- b)dai contributi degli istituti ed aziende di credito. Tali contributi sono determinati ogni anno dal CIPI sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio proporzionalmente all'ammontare complessivo dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo e in essere alla fine dell'anno precedente;
- c)dagli interessi maturati sulle disponibilita' del fondo;
- d)da un contributo dello Stato di 15 miliardi di lire per ogni esercizio finanziario dal 1977 al 1980 a valere sulle disponibilita' del "Fondo" di cui al precedente articolo 3. Al "Fondo" si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
Testo in vigore dal 7 settembre 1977 al 2 aprile 1979
