Ai finanziamenti concessi alle imprese editrici ai sensi dell'articolo 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416, puo' essere accordata dall'Istituto centrale per il credito a medio termine la garanzia sussidiaria di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto centrale per il credito a medio termine presenta annualmente al Ministro per i beni culturali ed ambientali, che ne informa il CIPI, una relazione tecnica sugli interventi compiuti nell'esercizio di riferimento, formulata secondo le direttive comunicate dal Ministro per i beni culturali ed ambientali.
Testo vigente dal 12 gennaio 1985
