Ai finanziamenti concessi alle imprese editrici ai sensi dell'articolo 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416, puo' essere accordata dall'Istituto centrale per il credito a medio termine la garanzia sussidiaria di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto centrale per il credito a medio termine presenta annualmente al Ministro per i beni culturali ed ambientali, che ne informa il CIPI, una relazione tecnica sugli interventi compiuti nell'esercizio di riferimento, formulata secondo le direttive comunicate dal Ministro per i beni culturali ed ambientali.

Testo vigente dal 12 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-01-10;1~art9 · fonte su Normattiva