La commissione di cui al precedente articolo puo' avvalersi della collaborazione degli organismi di collocamento e delle commissioni comunali previsti dalle leggi vigenti in materia di lavoro a domicilio e assolve ai seguenti compiti:

  • a)accerta, al fine di attuare la mobilita' dei lavoratori nell'ambito della regione, i prevedibili fabbisogni quantitativi e qualitativi di mano d'opera, tenendo conto anche delle richieste aziendali di assunzione che non siano state soddisfatte dai competenti uffici di collocamento e di quelle eventualmente segnalate specificamente dalle parti sociali;
  • b)propone programmi di attivita' e di interventi a livello regionale, a sostegno della mobilita', dei trasferimenti della mano d'opera; della formazione professionale conseguenti ai processi di ristrutturazione e riconversione, in coerenza con i piani regionali di sviluppo socio-economico;
  • c)esprime il proprio parere sugli interventi nell'ambito regionale del Fondo per la mobilita' della mano d'opera di cui all'articolo 28.

Testo vigente dal 7 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-12;675~art23 · fonte su Normattiva