E' istituita in ogni regione una commissione avente lo scopo di favorire la mobilita' della manodopera ai fini dell'attuazione della presente legge. La commissione e' nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed e' composta da tre rappresentanti della regione designati dal presidente della giunta regionale; dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione in rappresentanza del Ministero del lavoro; da cinque rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro scelti tra i designati, su richiesta del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali presenti in seno al CNEL. La commissione e' presieduta dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione; per ogni membro effettivo e' nominato un membro supplente. Le funzioni di segreteria sono svolte da un impiegato del ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione. Nelle province autonome di Trento e Bolzano le funzioni di cui al presente e al successivo articolo sono esercitate dalle rispettive province ai sensi dell'articolo 8, punto 23) e dell'articolo 9, punti 4) e 5) ed in applicazione dell'articolo 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Sono fatte salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale.
Testo vigente dal 7 settembre 1977
