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Quando sia stato dichiarato lo stato di crisi occupazionale, per i lavoratori occupati nelle aziende di cui al primo comma del precedente articolo il passaggio da un posto di lavoro ad un altro, anche nelle ipotesi di utilizzazione della Cassa integrazione guadagni, avviene secondo le modalita' previste dal presente articolo, in accoglimento delle richieste avanzate alle competenti sezioni di collocamento dalle aziende di cui allo stesso articolo 24, secondo comma. Quando sia stato dichiarato lo stato di crisi occupazionale, ai sensi del quinto comma del precedente articolo 2, le aziende di cui al precedente articolo 24, secondo comma, operanti nella circoscrizione territoriale cui si riferisce la dichiarazione di crisi non possono assumere lavoratori mediante ricorso all'istituto del passaggio diretto da una azienda ad un'altra previsto dall'articolo 11, penultimo comma della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini di cui al primo comma del presente articolo le sezioni di collocamento trasmettono, sulla base delle indicazioni della commissione regionale di cui all'articolo 22, alle rappresentanze sindacali aziendali costituite presso le aziende di cui all'articolo 24, primo comma, o, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori piu' rappresentative a livello regionale, le richieste di assunzione perche' ne diano comunicazione ai lavoratori interessati. Tali richieste sono altresi' trasmesse alle direzioni delle aziende che sono tenute a darne notizia ai lavoratori, mediante affissione in luoghi accessibili a tutti all'interno di ciascuna unita' produttiva. I lavoratori che accettino di occupare i posti di lavoro offerti sono avviati secondo apposite graduatorie formate sulla base dei criteri di cui all'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in quanto applicabili, nonche' tenuto conto della necessita' di assicurare i precedenti livelli occupazionali della manodopera femminile. I lavoratori che aspirino ad occupare i posti di lavoro offerti e siano in possesso di qualifica professionale diversa da quella per cui e' stata avanzata richiesta di assunzione frequentano corsi anche aziendali di riqualificazione di durata non superiore a tre mesi organizzati dalla regione o d'intesa con essa. Tali lavoratori, per tutto il periodo di frequenza dei corsi hanno diritto al trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni. La dichiarazione di fallimento degli imprenditori titolari delle aziende di cui al primo comma dell'articolo 24, non esclude l'applicazione dei commi quarto quinto e ottavo del presente articolo ai lavoratori dipendenti delle suddette aziende. ((Con effetto dal 1 gennaio 1979, nel caso di fallimento di aziende industriali, oltre ad applicarsi le disposizioni di cui al comma precedente, ove siano intervenuti licenziamenti, l'efficacia degli stessi e' sospesa e i rapporti di lavoro proseguono ai soli fini dell'intervento straordinario della Cassa integrazione per crisi aziendale dichiarata ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, il cui trattamento puo' essere concesso per un periodo massimo di ventiquattro mesi, e del conseguente disposto del precedente articolo 21, secondo comma)). Fino al termine dell'espletamento delle procedure di cui al primo, terzo e quarto comma del presente articolo, sono sospesi i licenziamenti per riduzione di personale. I termini per le eventuali procedure sindacali iniziano a decorrere 30 giorni dopo la pubblicazione delle graduatorie di cui al quarto comma del presente articolo. Nei settori, nei quali non siano previste procedure sindacali, le aziende che intendano procedere ai licenziamenti per riduzione del personale dovranno comuni carlo all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che provvedera' a convocare le parti.

Testo in vigore dal 11 agosto 1979 al 29 luglio 1981

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