Le disponibilita' esistenti sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per effetto anche dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 59 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e all'articolo 19 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria 1983), sono ridotte di lire 180 miliardi. Tale somma sara' versata dal fondo all'entrata del bilancio dello Stato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. A ciascuno dei fondi di cui ai precedenti articoli 1 e 17 e' conferita la somma di lire 90 miliardi, cui si fa fronte con le entrate di cui al precedente comma. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

1

La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno - 1 luglio 1986, n. 165, (in G.U. 1a s.s. 09/07/1986 n. 32) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui la disciplina in esso prevista concerne la Regione Trentino-Alto Adige".

Testo vigente dal 10 luglio 1986

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 165/1986

    Ha colpito questo articolo
    1 luglio 1986

    Oggetto delle norme contenute negli artt. 1-14, 17, 20 e 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 è l'impulso alla cooperazione per farne strumento di attuazione di programmi economici di emergenza, ma la materia "sviluppo della cooperazione" è attribuita dall'art. 4, n. 9, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige alla competenza regionale. Ne' l'impostazione della legge o i compiti affidati da essa alla cooperazione consentono di proiettare tale attività in una dimensione nazionale o ultraregionale, che potrebbe legittimare l'intervento dello Stato; così come neppure nell'economia della legge, il momento creditizio si pone come oggetto qualificante, al punto da reclamare, per l'intensità degli specifici interessi tutelati, la funzione unitaria di controllo dello Stato. Sono, pertanto, costituzionalmente illegittimi, perché in contrasto con l'art. 4, n. 9 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e con gli artt. 1 e 2 d.P.R. 28 marzo 1975, n. 472, delle norme di attuazione emanate in materia, gli artt. 1-14, 17, 20 e 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, nella parte in cui la disciplina in essi prevista concerne la Regione Trentino-Alto Adige. - S. nn. 16/1956 e 356/1985.

    Art. 17 Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione · Art. 20 Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione · Art. 23 Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione · Art. 3 Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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