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Gli interessi da versare al Tesoro da parte della Sezione speciale per il credito alla cooperazione sono corrisposti nella misura dell'1 per cento sulla somma di proprieta' dello Stato e costituente il fondo di dotazione. Gli interessi spettanti allo Stato oltre il tasso dell'1 per cento e fino al tasso del 3,5 per cento sono attribuiti alla Sezione stessa per ridurre il costo finale del denaro nelle operazioni della Sezione riguardanti soltanto la realizzazione di investimenti per costruzioni, impianti, attrezzature e macchinari per la realizzazione, ammodernamento, rinnovo dei processi produttivi e distributivi delle cooperative.
Testo in vigore dal 22 dicembre 1962 al 24 dicembre 1970
