Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 22 dicembre 1962 al 1 gennaio 1994. 66 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: A garanzia dei prestiti puo' essere costituito a favore della Sezione speciale per il credito alla cooperazione un privilegio speciale sui beni mobili e immobili acquistati con le somme concesse. Detto privilegio segue immediatamente quello dello Stato per i tributi diretti. Per i prestiti alle cooperative agricole si costituiscono i privilegi di cui all'articolo 2766 del Codice civile, salvo ogni altro beneficio previsto dalle leggi vigenti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-11-25;1679~art3 · fonte del testo