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A garanzia dei prestiti puo' essere costituito a favore della Sezione speciale per il credito alla cooperazione un privilegio speciale sui beni mobili e immobili acquistati con le somme concesse. Detto privilegio segue immediatamente quello dello Stato per i tributi diretti. Per i prestiti alle cooperative agricole si costituiscono i privilegi di cui all'articolo 2766 del Codice civile, salvo ogni altro beneficio previsto dalle leggi vigenti.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1962 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-11-25;1679~art3 · fonte del testo