Alle operazioni effettuate dal Credito industriale sardo, anche con fondi previsti da leggi regionali, a favore delle imprese artigiane, nonche' a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalita' relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione ed estinzione, sono estese le garanzie ed i privilegi di cui all'art. 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e le agevolazioni fiscali previste dall'art. 41 della medesima legge.

Testo vigente dal 21 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-08;697~artunico · fonte del testo