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Oltre ai raggruppamenti previsti dal secondo comma dell'art. 18 del regolamento approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472 e successive modificazioni, le cartelle ed obbligazioni possono essere raggruppate in titoli multipli di duecento o quattrocento di esse.
Testo in vigore dal 6 agosto 1949 al 2 settembre 1955
