Provvedimento abrogato dal d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 6 agosto 1949 al 1 gennaio 1994. 101 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Entro venti giorni dall'eseguito sorteggio delle cartelle ed obbligazioni, gli Istituti di credito fondiario edilizio ed agrario di miglioramento sono tenuti alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei numeri dei titoli estratti. Entro lo stesso termine gli Istituti anzidetti debbono provvedere alla pubblicazione di appositi bollettini riportanti anche i numeri dei titoli estratti precedentemente, che non siano stati presentati per il rimborso. Tale pubblicazione sostituisce quella di cui al secondo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1754. Restano ferme le disposizioni del regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1754, in quanto compatibili con la presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-07-29;474~art7 · fonte del testo