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I mutui di cui all'articolo precedente possono essere erogati, in contanti o in cartelle, anche col sistema dei versamenti rateali durante il corso dei lavori, in base a stati di avanzamento debitamente controllati, e saranno ammortizzabili mediante pagamento di semestralita' costanti in un periodo di tempo fino a cinquanta anni. I versamenti rateali della somma mutuata possono, con le modalita' e nella misura stabilita dagli Istituti mutuanti, avere inizio solo dopo la stipulazione dell'atto condizionato di mutuo e la iscrizione della relativa ipoteca, e sempre che il mutuario abbia gia' impiegato, per l'acquisto dell'area e per i lavori eseguiti, almeno la meta' della spesa totale del preventivo, ammesso dall'Istituto per la costruzione o riparazione, e lo stato di avanzamento dei lavori sia tale che la spesa occorrente per il loro completamento non superi l'ammontare del mutuo concesso. Le semestralita' costanti di ammortamento comprenderanno una quota di capitale e di interessi, una quota per rimborso di diritti erariali e per diritti di commissione nonche', quando il mutuo sia pagato in contanti, la provvigione per eventuali perdite nel collocamento delle cartelle da ratizzarsi sulle semestralita' o da corrispondersi in altra forma concordata. Gli interessi dovuti sui versamenti in contanti eseguiti in conto del mutuo prima che sia iniziato l'ammortamento possono essere capitalizzati e calcolati in aumento del mutuo stesso.
Testo in vigore dal 6 agosto 1949 al 1 gennaio 1994
