Provvedimento abrogato dal d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 6 agosto 1949 al 1 gennaio 1994. 46 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nel caso che i lavori per i quali e' concesso il mutuo siano ritardati o sospesi, l'Istituto mutuante, in conformita' alle norme dettate dall'art. 8 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2063, puo' provvedere alla vendita dell'edificio incompiuto, ovvero curarne il completamento per alienarlo successivamente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-07-29;474~art6 · fonte del testo