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Le operazioni effettuate dagli Istituti di credito fondiario in forza dell'art. 3 della presente legge sono regolate, oltre che dalle disposizioni della legge stessa, da tutte quelle che regolano il credito fondiario, in quanto siano con essa compatibili.
Testo in vigore dal 6 agosto 1949 al 1 gennaio 1994
