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I prestiti destinati alla conduzione delle aziende agricole ed alla utilizzazione, manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, nonche' alla corresponsione di anticipazioni ai soci di cooperative, enti ed associazioni agrarie su conferimento di prodotti agricoli e zootecnici, sono effettuati dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, mediante rilascio di cambiale agraria o apertura di conto corrente agrario, secondo la preferenza manifestata dal richiedente. I prestiti concessi mediante apertura di conto corrente agrario dovranno avere scadenza non superiore a mesi 12 e saranno assistiti dai privilegi legali e convenzionali previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina stabilita dagli articoli 1842 e seguenti del codice civile, con estensione di ogni agevolazione tributaria attinente al credito agrario.

Testo in vigore dal 16 luglio 1977 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-07-01;403~art11 · fonte su Normattiva