Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 luglio 1977 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Al riparto delle somme di cui ai precedenti articoli tra le regioni e le province autonome provvede il CIPE, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, tenendo conto in particolare delle esigenze dell'agricoltura nelle zone terremotate del Friuli. La effettiva erogazione delle somme predette alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano dovra' essere effettuata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per quelle concernenti l'anno finanziario 1977 ed entro il 31 ottobre di ciascun anno per le restanti.
Testo in vigore dal 16 luglio 1977 al 22 dicembre 2008
