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E' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo da inserire - nello stato di previsione della spesa del Ministero - dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1977, al fine:

  • a)di aumentare il contributo di cui alla legge 6 dicembre 1972, n. 815, a favore dell'ente Parco nazionale del Gran Paradiso, di lire 400 milioni;
  • b)di aumentare il contributo di cui alla legge 28 marzo 1973, n. 88, a favore dell'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, di lire 200 milioni;
  • c)di aumentare il contributo di cui alla legge 6 dicembre 1972, n. 814, a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento del Parco nazionale dello Stelvio, di lire 250 milioni;
  • d)di aumentare il contributo di cui alla legge 28 febbraio 1961, n. 199, a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento del Parco nazionale del Circeo, di lire 100 milioni;
  • e)di concedere all'Azienda di Stato per le foreste demaniali un contributo di lire 50 milioni per il mantenimento della riserva naturale dell'Isola di Montecristo, costituita con decreto ministeriale in data 4 marzo 1971 nonche' delle altre riserve naturali gestite dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali. Per l'attuazione delle finalita' di cui all'articolo 5 della legge 1° marzo 1975, n. 47, e' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, per l'anno 1977, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste.

Testo in vigore dal 16 luglio 1977 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-07-01;403~art7 · fonte su Normattiva