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Al fine di provvedere, anche in relazione ai maggiori oneri per revisione prezzi, al completamento di impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1977. Alla utilizzazione della somma di cui al precedente comma, provvede il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentite le regioni interessate.

Testo in vigore dal 16 luglio 1977 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-07-01;403~art8 · fonte del testo