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Al primo comma dell'art. 8 della legge 10 agosto 1950, n. 646, le parole: "la Cassa affida normalmente la esecuzione delle opere ad aziende autonome statali o ne da' la concessione..." sono sostituite dalle seguenti: "la Cassa puo' affidare la esecuzione delle opere ad organi dello Stato e ad aziende autonome statali o ne da' la concessione...".
Testo in vigore dal 3 agosto 1957 al 16 dicembre 2010
