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Sono ammissibili al contributo previsto nel precedente articolo:
- a)le opere murarie relative alla costruzione degli stabilimenti e loro pertinenze comprese quelle per l'installazione e il sostegno dei macchinari, nonche' quelle destinate a fini sociali;
- b)le opere per l'allacciamento degli stabilimenti alle strade ordinarie;
- c)i raccordi ferroviari;
- d)gli allacciamenti agli acquedotti e alle fognature, lo scavo dei pozzi e il convogliamento delle acque cosi' ricavate e le opere per l'eliminazione o la bonifica dei residui dannosi delle lavorazioni;
- e)gli allacciamenti alle reti di distribuzione dell'energia elettrica, l'impianto di cabine di trasformazione e gli allacciamenti a metanodotti od oleodotti, a centri di raccolta o deposito di metano o di olii minerali ed a fonti di energia geotermica. La misura del contributo e' determinata in relazione all'importanza dello stabilimento ed alla possibilita' di occupazione di mano d'opera, nonche' al concorso che il nuovo impianto porta all'economia delle zone industrialmente meno sviluppate. Il contributo e' concedibile anche per le opere iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge, purche' l'inizio non sia anteriore al 17 settembre 1956 data di presentazione al Parlamento della legge medesima.
Testo in vigore dal 3 agosto 1957 al 16 dicembre 2010
