Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1957 al 16 dicembre 2010. 362 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Il primo e secondo comma dell'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sono sostituiti dai seguenti: "I programmi delle opere da eseguirsi dalla Cassa in ogni esercizio devono essere coordinati con quelli predisposti dai competenti Ministeri, in conformita' dell'ultimo comma dell'art. 1, per la esecuzione delle opere, che a norma delle vigenti leggi, sono a carico totale dello Stato o possono fruire di contributi. A tal fine i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e commercio, dei lavori pubblici, dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale presentano per l'esame al Comitato dei Ministri i programmi delle opere previste in ogni esercizio finanziario per i territori di cui all'art. 3. Il Ministro per le partecipazioni statali presenta ogni anno per l'esame al Comitato dei Ministri i programmi di investimenti degli enti e delle aziende sottoposti alla sua vigilanza. Tali programmi dovranno prevedere una distribuzione territoriale degli investimenti medesimi atta a realizzare, in armonia con i fini della presente legge, un progressivo migliore equilibrio economico fra le diverse regioni. In particolare, a partire dalla entrata in vigore della presente legge e sino a tutto l'esercizio 1964-65, gli investimenti di detti enti ed aziende, destinati alla creazione di nuovi impianti industriali, saranno nel complesso effettuati, per una quota non inferiore al 60 per cento della somma totale, nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e aggiunte. Nel medesimo periodo di tempo, gli investimenti totali, a qualsiasi fine effettuati dai detti enti e aziende nei suddetti territori, dovranno comunque rappresentare una quota non inferiore al 40 per cento degli investimenti totali, da essi effettuati nel territorio dello Stato e dovranno essere destinati a realizzare un equilibrato intervento degli enti in tutte le regioni del Mezzogiorno. A sua volta la Cassa invia al Comitato dei Ministri il programma annuale delle opere da eseguire. Il Comitato dei Ministri coordina i programmi ricevuti e comunica alla Cassa ed ai Ministeri indicati nel primo e secondo comma del presente articolo le decisioni adottate in ordine ai programmi annuali delle opere che devono essere attuate. I programmi della Cassa sono annualmente comunicati al Parlamento dal Comitato dei Ministri".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-07-29;634~art2 · fonte del testo