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Le imprese aspiranti al contributo di cui all'art. 18 uniscono alle domande di concessione i progetti delle opere e documentano le spese sostenute nei modi previsti per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici. I collaudi sono effettuati da tecnici iscritti nell'elenco dei collaudatori, tenuto dal Ministero dei lavori pubblici.

Testo in vigore dal 3 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-07-29;634~art20 · fonte del testo