Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 agosto 1957 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Le imprese aspiranti al contributo di cui all'art. 18 uniscono alle domande di concessione i progetti delle opere e documentano le spese sostenute nei modi previsti per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici. I collaudi sono effettuati da tecnici iscritti nell'elenco dei collaudatori, tenuto dal Ministero dei lavori pubblici.
Testo in vigore dal 3 agosto 1957 al 16 dicembre 2010
