Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 agosto 1957 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

L'art. 1 della legge 22 dicembre 1951, n. 1575, e l'art. 16 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, sono sostituiti dalle disposizioni seguenti. La quota fissa di abbonamento corrisposta dalla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi del primo comma dell'art. 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sostituisce le imposte di registro e di bollo, quelle in surrogazione del bollo e registro e ogni altra tassa, imposta e contributo ivi indicati anche per le operazioni, gli atti e contratti posti in essere dalle aziende, enti e uffici di cui all'art. 8 della citata legge e successive modificazioni e integrazioni nell'adempimento dei compiti loro demandati dal predetto Istituto. Le formalita' ipotecarie e le volture catastali, cui diano luogo le operazioni effettuate dalle predette aziende, enti e uffici nello svolgimento di tale attivita' sono eseguite in esenzione da ogni tributo, salvi gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari che sono ridotti a meta'. Per conseguire il trattamento previsto nel presente articolo gli atti e contratti devono contenere la contestuale dichiarazione che i medesimi vengono stipulati nell'adempimento di compiti affidati dalla Cassa e debbono essere corredati di una copia del relativo provvedimento ovvero da analoga certificazione rilasciata dalla stessa Cassa.

Testo in vigore dal 3 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-07-29;634~art31 · fonte del testo