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L'art. 30 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, concernente le esenzioni dall'imposta di consumo, si applica per i materiali impiegati in qualsiasi opera pubblica finanziata dalla Cassa per il Mezzogiorno a termini della presente legge e dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 3 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-07-29;634~art32 · fonte del testo