Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1957 al 16 dicembre 2010. 125 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle societa', dagli enti tassabili in base al bilancio e dai contribuenti che chiedono che il loro reddito imponibile sia accertato in base ai risultati delle scritture contabili, direttamente impiegata nella esenzione di opere di trasformazione o miglioramento di terreni agricoli, ovvero nella costruzione, ampliamento o riattivazione di impianti industriali, nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e aggiunte, e' esente da imposta di ricchezza mobile di categoria B nei cinque esercizi che hanno inizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. L'esenzione compete fino alla concorrenza del 50 per cento del costo delle opere e degli impianti previsti nel precedente comma.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-07-29;634~art34 · fonte del testo