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Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, sentito il Ministro per la pubblica istruzione, puo' autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno a provvedere alla costruzione e all'attrezzatura di scuole professionali per la formazione di tecnici e lavoratori specializzati. Il Comitato puo' altresi' autorizzare la Cassa stessa a promuovere e finanziare corsi di qualificazione e specializzazione, nonche' istituzioni ed attivita' di carattere sociale ed educativo.

Testo in vigore dal 3 agosto 1957 al 19 agosto 1959

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-07-29;634~art4 · fonte del testo