I Comuni e le Province che non conseguono il pareggio economico del proprio bilancio per l'anno 1956, nonostante l'applicazione di supercontribuzioni in misura non inferiore rispettivamente al 350 e al 250 per cento sulle sovrimposte sul reddito dominicale dei terreni, al 500 per cento sulle addizionali sul reddito agrario, al 50 per cento sulle altre imposte e tasse, esclusa la sovrimposta sui fabbricati, l'imposta di famiglia, l'imposta sul bestiame e l'imposta comunale sulle industrie, sui commerci, sulle arti e professioni e relativa addizionale provinciale, possono essere autorizzati a provvedere al ripiano del disavanzo ai sensi di cui all'articolo precedente. La garanzia statale di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, ed all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, e' limitata all'80 per cento dell'ammontare del mutuo autorizzato.

Testo vigente dal 12 giugno 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-05-22;495~art2 · fonte del testo