Per i Comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'art. 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, la misura delle supercontribuzioni, stabilita dall'art. 2 della presente legge, dovra' essere non inferiore alla meta' di quella stabilita nell'articolo stesso. Per i Comuni e le Province delle Regioni a statuto speciale rimangono in vigore, ai fini del pareggio economico dei rispettivi bilanci degli anni 1955 e 1956, le disposizioni dell'art. 4 della legge 22 aprile 1951) n. 288. Rimane fermo in ogni caso il limite dell'80 per cento stabilito nel secondo comma dell'art. 2 della presente legge.

Testo vigente dal 12 giugno 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-05-22;495~art3 · fonte del testo