I Comuni e le Provincie, che nel 1960 hanno applicato la sovrimposta sul reddito dei terreni con aliquota inferiore a quella massima prevista dall'articolo 19 della presente legge, potranno, per un decennio, a decorrere dal 1 gennaio 1961, eccedere le aliquote massime previste per gli altri tributi purche' applichino per la sovrimposta sul reddito dei terreni almeno l'aliquota in atto del 1960.

Testo vigente dal 30 settembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-09-16;1014~art26 · fonte su Normattiva