Ai fini della presente legge e' in facolta' dei Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro di disporre, in qualsiasi tempo, accertamenti ispettivi presso gli enti deficitari, per determinare le cause della situazione finanziaria degli enti stessi ed indicare i provvedimenti ritenuti necessari per rimuoverle od attenuarle, anche agli effetti delle successive gestioni.

Testo vigente dal 12 giugno 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-05-22;495~art5 · fonte del testo