E' in facolta' dei Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro di disporre in qualsiasi tempo accertamenti ispettivi presso gli enti deficitari per determinare le cause della situazione economico-finanziaria degli enti stessi e per seguirne la gestione. La concessione del contributo in capitale o dei mutui per l'anno 1952 puo' essere subordinata all'adozione, da parte degli enti, di provvedimenti ritenuti necessari per rimuovere o attenuare il disavanzo.

Testo vigente dal 7 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-27;177~art4 · fonte del testo